Curatore della società fallita legittimato alla revocatoria verso il socio
L’effetto recuperatorio avvantaggia l’intero ceto creditorio e non solo i creditori personali
Dichiarato il fallimento di una società ed esteso il medesimo ai soci illimitatamente responsabili, potrebbe sorgere il dubbio se il curatore (art. 148 comma 1 del RD 267/42) possa agire, nella qualità di curatore del fallimento della società, anche in revocatoria di atti di disposizione compiuti dai soci.
Sul tema, l’art. 148 del RD 267/42 stabilisce che, nei casi di fallimento di società con soci a responsabilità illimitata di cui all’art. 147 del RD 267/42, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati, invece, più comitati dei creditori.
Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.
Il credito dichiarato ...
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