Non si può rinunciare all’agevolazione prima casa
Se la fattispecie si è perfezionata, non è più ritrattabile
Non è possibile fruire dell’agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa, previa rinunzia a un precedente analogo beneficio, conseguito in virtù della medesima disciplina, in conseguenza del divieto di reiterazione interna derivante dalla legge e del carattere negoziale, non revocabile per definizione, della precedente dichiarazione di voler fruire del beneficio.
Il principio è enunciato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 14 febbraio 2022 n. 4600.
Nel caso di specie, un contribuente, 10 anni dopo aver applicato le agevolazioni prima casa in relazione a un determinato acquisto immobiliare nel Comune di Ercolano, in prossimità di un nuovo acquisto (a Roma), dichiarava all’Agenzia delle Entrate che, con riferimento all’acquisto in Ercolano, non sussistevano ...
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