Autorizzazione a sciogliere il contratto non vincolata all’indennizzo nel concordato
Il diritto del terzo va accertato nelle forme della cognizione ordinaria
L’art. 169-bis del RD 267/42 fornisce una disciplina per i contratti pendenti durante il concordato, stabilendo che il debitore, con il ricorso di cui all’art. 161 del RD 267/42 o successivamente, può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato, sentito l’altro contraente e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso.
Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di 60 giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all’altro contraente.
In tali casi, il contraente ...
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