La normativa sul green pass non discrimina i non vaccinati
Il datore di lavoro non è tenuto a sostenere il costo per l’effettuazione dei tamponi antigenici non essendo un dispositivo di sicurezza
Con il decreto del 31 marzo 2022 il Tribunale di Firenze ha esaminato alcune questioni in materia di green pass per l’accesso sul luogo di lavoro, previsto dalla normativa in vigore dal 15 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 (si ricorda che il DL 24/2022 ha esteso l’obbligo al 30 aprile 2022).
È stato evidenziato che il certificato verde è in linea con la normativa comunitaria, essendo anzi “perfettamente sovrapponibile al certificato COVID digitale UE”.
Il giudice di Firenze ha escluso la discriminazione nei confronti dei lavoratori non vaccinati ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa, essendo stato previsto il rilascio della certificazione verde anche in assenza di vaccinazione, per il tramite del test antigenico. Del resto, il test antigenico è lo strumento
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