Potere disciplinare del datore legato al parere della Commissione sullo sciopero
Nesso consequenziale tra il preventivo accertamento di illegittimità dello sciopero e l’esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro
La Corte di Cassazione con la sentenza depositata ieri, 7 aprile 2022, n. 11365 si è espressa sui rapporti di necessaria conseguenzialità tra la valutazione compiuta dalla Commissione di Garanzia sul comportamento delle parti sindacali che hanno proclamato lo sciopero nell’ambito dei servizi pubblici essenziali e l’esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro nei confronti di quei lavoratori che abbiano aderito alla astensione collettiva nonostante la sua dichiarata illegittimità. Nel caso di specie, il lavoratore dipendente dalla Rete Ferroviaria s.p.a. era stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni a seguito della adesione a uno sciopero illegittimo, senza che l’esercizio del potere disciplinare fosse stato preceduto dalla preventiva
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