ACCEDI
Mercoledì, 15 ottobre 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Sostegni COVID-19 anche per i destinatari di informazione interdittiva antimafia

/ REDAZIONE

Venerdì, 15 aprile 2022

x
STAMPA

Il destinatario di una informazione interdittiva antimafia (art. 67 del DLgs. 159/2011) è legittimato ad accedere al contributo previsto a sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (c.d. DL “Sostegni”, DL 41/2021).

Così precisa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14731 depositata ieri, annullando un sequestro ordinato a seguito della contestazione del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), nei confronti di un soggetto che nella domanda di richiesta del contributo non aveva dato conto dell’interdittiva di cui era stato oggetto.

I giudici di legittimità – richiamando gli artt. 1 del DL 41/2021 e l’art. 25 del DL 34/2020 – ritengono che siano ostative all’ottenimento dei sostegni unicamente le misure di prevenzione previste dal DLgs. 159/2011. Diversamente, colui che è destinatario “solo” di una informazione interdittiva antimafia può percepire il contributo non essendo nelle condizioni incapacitanti previste dall’art. 67 citato.

Non è ammissibile in proposito alcuna interpretazione analogica sfavorevole (in malam partem) e l’omessa dichiarazione non rileva pertanto ai fini della sussistenza del reato ipotizzato.

TORNA SU