Da impugnare anche i bilanci successivi
In mancanza potrebbero esservi ricadute sull’azione originaria
Sussiste l’interesse dei soci a impugnare, per i medesimi vizi, tutte le delibere di approvazione dei bilanci successive a quella impugnata per prima; ciò nonostante l’esistenza dell’obbligo degli amministratori, ex artt. 2434-bis comma 3 e 2377 comma 7 c.c., di rivedere, in conformità alla decisione definitiva sull’impugnazione del primo bilancio, non solo il bilancio dell’esercizio in corso, ma anche i bilanci intermedi.
Ad affermarlo è il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 9853/2021. Si tratta di una puntualizzazione di notevole importanza, soprattutto in questi giorni di approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2021.
Ai sensi dell’art. 2434-bis comma 3 c.c., il bilancio dell’esercizio nel corso del quale viene dichiarata l’invalidità ...
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