Permanenza dei verificatori oltre il termine senza conseguenze
Situazione diversa dal termine dilatorio dei sessanta giorni dal PVC
L’art. 12 comma 5 della L. 212/2000 disciplina la durata della permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente stabilendo che non possa superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per un uguale periodo in caso di necessità che deve essere motivata dal dirigente dell’ufficio.
In relazione a tale disposizione, la recente sentenza della Cassazione del 14 marzo 2022 n. 8274 ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la violazione del termine previsto dall’art. 12 comma 5 della L. 212/2000 non ha effetti sulla validità del successivo atto di accertamento, in quanto “non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso
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