Debitore non esente da colpa grave con errata valutazione del merito creditizio
Il giudice dovrà procedere ugualmente alla valutazione della meritevolezza del consumatore e potrà, se del caso, anche negarne l’esistenza
Il decreto di omologa del piano del consumatore, emesso dal Tribunale di Rimini in data 20 ottobre 2021, ha affrontato l’antica questione legata al riconoscimento (o meno) della meritevolezza del debitore, nel caso in cui il creditore (nella specie, l’istituto di credito o la società finanziaria) abbia errato nel valutare il c.d. merito creditizio del ricorrente.
Il decreto in esame, particolarmente degno di nota, premette, in prima battuta, che l’accertamento della meritevolezza del debitore rappresenta, anche a seguito dell’intervenuta modifica delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 12-bis della L. 3/2012 ad opera dell’art. 4-ter del DL 137/2020 convertito dalla L. 176/2020, un giudizio da espletare, certamente in fase di apertura della procedura, stante l’identificazione ...
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