Utilizzabile in compensazione il credito d’imposta alle imprese editrici per l’acquisto della carta
Con la ris. n. 19 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, del credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.
L’art. 67 commi da 9-bis a 9-quater del DL 73/2021 ha riconosciuto il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all’art. 188 del DL 34/2020 anche per l’anno 2021 nella misura del 10% delle spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l’anno 2021.
Con la circolare del 14 dicembre 2021, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito chiarimenti e indicazioni, prevedendo che il bonus sia utilizzabile in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari da parte del Dipartimento. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare del credito fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia.
Per consentire l’utilizzo in compensazione, la ris. n. 19 ha istituito il codice tributo “6974”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite - art. 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Nel modello F24, il codice va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Dipartimento e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941