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L’accordo transattivo può avere rilevanza IVA

/ REDAZIONE

Sabato, 23 aprile 2022

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Con la risposta a interpello n. 212 di ieri, l’Agenzia delle Entrate si è occupata della rilevanza o meno ai fini IVA di una somma percepita da una società in attuazione di un accordo transattivo volto alla definizione di una serie di controversie instaurate da tale società al fine di ottenere il risarcimento dei danni da essa subiti.

Per individuare il trattamento ai fini IVA dell’operazione e se la somma erogata a favore di un soggetto passivo d’imposta costituisca il corrispettivo di una prestazione di servizi soggetta a imposta, l’Agenzia richiama i principi emanati dalla Corte di Giustizia Ue sul tema.
In particolare, viene rammentato che, secondo la giurisprudenza comunitaria, una prestazione di servizi è effettuata “a titolo oneroso” e, pertanto, configura un’operazione soggetta a IVA solo quando tra l’autore di tale prestazione e il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall’autore di tale prestazione costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario (Corte di Giustizia Ue 16 dicembre 2010, causa C-270/09).

Pertanto, in presenza di un nesso diretto tra la somma versata, nell’ambito del rapporto giuridico a prestazioni corrispettive, e la prestazione di servizi resa dal beneficiario, soggetto passivo IVA, l’ammontare erogato, costituendo il corrispettivo di un’operazione rilevante, è da assoggettare a IVA.

Nel caso di specie, esaminando l’accordo transattivo stipulato, l’Amministrazione finanziaria riscontra il sussistere di un nesso di sinallagmaticità tra l’obbligo di non fare posto a carico dalla società (la quale rinuncia alle liti) e la somma dovuta dalla controparte.
Ne discende che è da ritenersi integrato il presupposto oggettivo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del DPR 633/72, così che l’ammontare corrisposto per effetto dell’accordo è da assoggettare a IVA (con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria).

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