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L’affitto d’azienda non preclude il riporto delle perdite

/ REDAZIONE

Sabato, 23 aprile 2022

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Con risposta a interpello n. 214 di ieri, 22 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate si esprime in merito all’applicabilità del divieto di riporto delle perdite di cui all’art. 84 comma 3 del TUIR, avendo riguardo ad un caso di concessione in affitto dell’attività in luogo dell’esercizio diretto della stessa.

Stando alla norma richiamata, il diritto al riporto delle perdite è precluso se, congiuntamente:
- la maggioranza delle partecipazioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria della società che ha realizzato le perdite viene trasferita o acquisita da terzi (anche a titolo temporaneo);
- nei due anni antecedenti o successivi a quello nel quale si è verificato il predetto trasferimento delle partecipazioni viene modificata l’attività principale di fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate.

Nel valutare se configuri un cambio di attività rilevante il passaggio da una gestione attiva ad una gestione passiva, esercitata attraverso l’affitto dell’unica azienda, l’Agenzia precisa che la preclusione al riporto delle perdite può scattare, a determinate condizioni, anche quando il cambiamento avvenga nell’ambito dello stesso comparto merceologico se comporti una espansione/riattivazione della principale attività un tempo esercitata (e da cui sono conseguite le perdite). Ciò deve essere associato, però, alla circostanza che siano apportate risorse aggiuntive rispetto a quelle fisiologicamente a disposizione della società che riporta le perdite, e che tali risorse siano riconducibili, direttamente o indirettamente, al soggetto che acquisisce il controllo della società che riporta le perdite.

Sotto quest’ultimo aspetto, è ulteriormente necessario che il soggetto affittuario sia un soggetto terzo e, di conseguenza, che il canone di affitto sia a valori di mercato.
Fatta salva l’eventuale espansione dell’attività nei termini descritti, non oggetto di valutazione, l’Agenzia ritiene che, nel caso di specie, non si configuri un cambio di attività e che quindi il divieto di cui all’art. 84 comma 3 del TUIR possa essere disapplicato.

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