Bonus tessile, moda e accessori compensabile senza limiti di tempo
Modifica rilevante per il credito maturato nel 2020 che, di fatto, sarebbe stato compensabile solo nel mese di dicembre 2021
L’art. 10-sexies del DL 21/2022, nel testo risultante a seguito dell’approvazione, prima da parte del Senato e ieri anche da parte della Camera, del relativo Ddl. di conversione, elimina, di fatto, i limiti temporali all’utilizzo in compensazione, nel modello F24, del credito d’imposta sulle rimanenze di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (ex art. 48-bis del DL 34/2020).
In base all’attuale formulazione, il bonus deve essere adoperato nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Pertanto, il credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020 (2020 per i soggetti “solari”) avrebbe dovuto essere utilizzato entro la fine del periodo d’imposta successivo (provv. Agenzia
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