Accordi di ristrutturazione dei debiti con rischio penale limitato
Le condotte di bancarotta impropria non rilevano penalmente se poste in essere in relazione all’istituto previsto dall’art. 182-bis del RD 267/1942
L’accordo di ristrutturazione dei debiti “ordinario” non è una sottospecie dell’accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari al quale possa essere applicata la fattispecie penale di cui all’art. 236 del RD 267/1942.
Ad affermarlo è la Cassazione nella sentenza n. 19540, depositata ieri.
In esito alla abrogazione dell’istituto dell’amministrazione controllata, l’art. 236 comma 2 del RD 267/1942 ha continuato a punire le condotte di bancarotta commesse prima o dopo l’ammissione a un concordato preventivo, sempre che un’ammissione vi sia stata.
In particolare, nella disposizione da ultimo citata è stabilito che nel caso di concordato preventivo si applicano: le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori
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