Integrazione Rdc/AU a partire da marzo 2022
L’INPS, con il messaggio n. 2537/2022, ha reso noto che le quote integrative di assegno unico e universale Rdc/AU relative alle mensilità arretrate saranno riconosciute e liquidate a partire dal mese di marzo dell’anno di competenza dell’assegno unico, indipendentemente dalla data di presentazione del modello “Rdc – Com/AU”.
Ciò, a parziale rettifica di quanto precedentemente affermato con il messaggio n. 2261/2022, § 5, nella parte in cui prevede che “in analogia con quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del DLs n. 230/2021, il modello Rdc – Com AU produrrà i suoi effetti con efficacia retroattiva se presentato entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, comportando il riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate, con decorrenza dal mese di marzo del medesimo anno”.
Infatti, spiega l’Istituto di previdenza, occorre considerare che la funzione del modello “Rdc – Com/AU” è solo quella di acquisire le informazioni utili al riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU e non quella di domanda di accesso al trattamento, con la conseguenza non trova applicazione il termine previsto dall’art. 6 comma 2 del DLgs. 230/2021.
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