Credito figurativo per i regimi agevolativi esteri
I meccanismi convenzionali si «incagliano», però, con i processi di riduzione delle aliquote di imposta in più Stati esteri
L’Italia continua a contemplare, in alcune Convenzioni contro le doppie imposizioni, clausole di riduzione della doppia imposizione improntate al principio del tax sparing: in sostanza, si prevede che dall’imposta italiana calcolata sui redditi di fonte estera si possa detrarre un’imposta virtuale, pur se non pagata, con l’obiettivo di ridurre o azzerare il carico fiscale non solo nello Stato della fonte, ma anche nello Stato di residenza dell’investitore.
Questi sistemi non sono approvati in pieno dalla prassi internazionale. Nell’attuale Commentario agli artt. 23A e 23B del modello OCSE (§ 72 e seguenti) si evidenzia, infatti, che queste clausole sono particolarmente permeabili agli abusi e non rappresentano necessariamente forme efficaci di incentivazione
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