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Abusivismo finanziario solo con esercizio professionale e nei confronti del pubblico

/ REDAZIONE

Martedì, 21 aprile 2026

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La Cassazione, nella sentenza n. 14193/2026, ha precisato che integra il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria (ex art. 166 comma 1 lett. a) del DLgs. 58/98) la conclusione di contratti aventi a oggetto operazioni su strumenti finanziari per conto dei clienti sottoscrittori percependo le somme destinate a tali fini; per investimento di natura finanziaria deve, infatti, intendersi ogni conferimento di denaro da parte del risparmiatore con un’aspettativa di profitto o remunerazione unita a un rischio a fronte delle disponibilità impiegate in un dato intervallo temporale.

La fattispecie in esame, peraltro, sussiste solo se l’esercizio di servizi finanziari viene svolto in maniera professionale e nei confronti del pubblico.
È vero che l’art. 166 vigente adotta una formulazione neutra – che, prescindendo da qualunque richiamo espresso ai requisiti in questione, sanziona lo “svolgimento” di attività di investimento, sostituendo tale dizione a quella dell’“esercizio” di attività di investimento – ma ciò non significa che la professionalità e la pubblicità non siano necessari ai fini dell’integrazione del reato.

A imporlo è una lettura sistematica dell’art. 166 che tenga conto dell’art. 18 dello stesso DLgs. 58/98. Se oggetto di abilitazione è solo l’esercizio professionale e nei confronti del pubblico, la previsione del reato, data la scelta dell’incriminazione per rinvio, non può che riguardare lo svolgimento di un’attività che assuma tali caratteri senza essere accompagnata dalla necessaria abilitazione.

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