Ammissioni con riserva circoscritte dalla norma
Non esistono riserve atipiche e lo scioglimento avviene, de plano, con decreto del giudice
Nella formazione dello stato passivo concorsuale, il giudice delegato accoglie, in tutto o in parte, le domande presentate dai creditori, oppure le respinge, oppure può disporre un’ammissione con riserva.
In relazione a tale ultima possibilità, occorre premettere che non esistono riserve atipiche e che la normativa (art. 96 del RD 267/42 – art. 204 del DLgs. 14/2019, o CCII, modificato, da ultimo, dal DLgs. 83/2022) ha espressamente “blindato” e disciplinato le tipologie di riserva, a loro volta raggruppabili e qualificabili come (due) riserve generali e (tre) riserve particolari.
Sono riserve generali quelle concernenti l’ammissione di crediti condizionali (es. quella per il credito di regresso del coobbligato/fideiussore in favore del debitore sottoposto a procedura,
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