Salvo l’elenco delle attività discontinue per il lavoro intermittente
L’INL, in accordo con il Ministero del Lavoro, conferma il rinvio al RD 2657/23, nonostante la sua abrogazione
L’abrogazione del RD 2657/23, contenente la tabella delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, da parte della L. 56/2025, come era già stato anticipato (si veda “Rischio di vuoto normativo sulle condizioni oggettive per il lavoro intermittente” del 23 maggio 2025) non comporta conseguenze sul lavoro intermittente.
Lo ha chiarito l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) che, con la nota n. 1180/2025, ha definitivamente risolto i dubbi sollevati da una parte degli addetti ai lavori circa l’esistenza di un potenziale vuoto normativo, che poteva incidere sulla concreta possibilità di fare ricorso al lavoro a chiamata.
Come chiarito con la circolare INL n. 1/2021, ai fini della stipula di un contratto di lavoro intermittente, ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41