Necessaria l’ottemperanza per contestare l’errore nello sgravio parziale
Per i giudici di legittimità il contribuente non avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di sgravio
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12847/2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal contribuente avverso il provvedimento di sgravio parziale per contestare l’erronea esecuzione della sentenza pronunciata dal giudice di primo grado.
L’inammissibilità è stata ricondotta all’erronea scelta dello strumento da parte del contribuente per ottenere tutela, in quanto i giudici hanno ritenuto che il contribuente non avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di sgravio, ma avrebbe dovuto attivare il giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 70 del DLgs. 546/92.
Attraverso tale istituto, infatti, il contribuente può ottenere tutela sia nel caso in cui, al termine di un contenzioso nel quale sia risultato anche parzialmente vittorioso, l’Amministrazione
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