Gli amministratori non esecutivi delle banche monitorano la gestione
Il dovere di agire informati non va rimesso alle segnalazioni degli amministratori delegati
Con due recenti ordinanze, la Cassazione è tornata a pronunciarsi in merito ai doveri e alla responsabilità degli amministratori non esecutivi delle società bancarie.
La decisione n. 12436/2022 della Suprema Corte, innanzitutto, osserva come:
- la riforma del diritto societario abbia espunto dall’incipit dell’art. 2392 comma 2 c.c. l’obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione;
- il potere-dovere dei consiglieri deleganti di agire, ai sensi dell’art. 2381 comma 6 c.c., in modo informato è destinato a “compiersi” in sede collegiale, poiché – prosegue la norma – ogni amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società;
- i consiglieri deleganti non sono, a differenza dei
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