Non punitivo il trasferimento del lavoratore per incompatibilità ambientale
La legittimità del provvedimento datoriale prescinde dalla colpa in senso lato del lavoratore trasferito
Il trasferimento del lavoratore consiste in un mutamento della sede di lavoro definitivo e senza limiti di durata, deciso dal datore di lavoro allo scopo di far fronte a specifiche esigenze aziendali di carattere non transitorio.
Ed è proprio la natura tendenzialmente definitiva e non transitoria del mutamento del luogo di lavoro che distingue il trasferimento dalla trasferta, così come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 6 ottobre 2008 n. 24658).
Peraltro, il carattere non provvisorio del mutamento della sede di lavoro può essere ricavato anche in ragione della durata e della natura non transitoria delle esigenze aziendali poste alla base del provvedimento.
Sotto un profilo strettamente normativo, la norma di riferimento è costituita dall’art. 2103 c.c., con cui si prevede