Revocabili tutte le rimesse su conto corrente bloccato
Il beneficio dell’esenzione si applica solo ai rapporti in cui è consentito il riutilizzo delle somme
Nella previsione legislativa di esenzione da revocatoria le rimesse bancarie in conto corrente possono essere dichiarate inefficaci solo se hanno determinato una riduzione “consistente e durevole” (art. 67 comma 3 lett. b) del RD 267/42) ovvero una riduzione (solo) “durevole” (art. 166 comma 3 lett b) del DLgs 14/2019, recante il Codice della crisi e dell’insolvenza, CCII) dell’esposizione debitoria verso la banca.
Le norme inducono a ritenere che assumano valenza generalizzata di atto revocabile tutte le rimesse, effettuate dal debitore su un conto corrente bancario – indipendentemente dall’utilizzo entrofido o extrafido del rapporto – dalla data in cui può essere provata la conoscenza dell’insolvenza dell’istituto di credito (nel RD 267/42 ...
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