Le attività di interesse generale esercitabili dagli ETS devono «fare il bene»
Dal Ministero del Lavoro chiarimenti sui concetti di interesse sociale e di particolare interesse sociale
Non tutte le attività di interesse generale sono anche di interesse sociale. Per connotare quest’ultima peculiarità è infatti necessario che le attività previste dall’art. 5 del DLgs. 117/2017 esercitabili dagli enti del Terzo settore siano anche finalizzate a “fare il bene” a qualcuno o per qualcosa. È quanto si legge nella nota del Ministero del Lavoro n. 11379 del 4 agosto 2022. La nota nasce dai quesiti posti da alcune Regioni per meglio perimetrare i contenuti di tali attività.
Va ricordato che nell’ambito delle attività di cui all’art. 5 sono considerate di interesse generale: le “attività culturali di interesse sociale con finalità educativa” (lett. d); “la ricerca scientifica di particolare interesse sociale” (lett. h); l’“organizzazione
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