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Per il contributo contro il caro bollette da valutare le operazioni fuori campo

/ REDAZIONE

Sabato, 13 agosto 2022

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La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 420 di ieri ha fornito nuovi chiarimenti sulla determinazione della base imponibile del contributo contro il “caro bollette” di cui all’art. 37 del DL 21/2022, in presenza di operazioni territorialmente fuori campo IVA.

In linea generale, secondo l’Agenzia, vanno incluse nella base imponibile del contributo tutte le operazioni oggetto di comunicazione nel modello LIPE, tra cui le operazioni prive del requisito di territorialità IVA che, ai sensi dell’art. 21 comma 6-bis del DPR 633/72, sono comunque oggetto di fatturazione. Viceversa, sono da escludere le operazioni passive prive del requisito di territorialità, poiché per esse non viene emessa fattura. In sostanza, tutte le operazioni (attive e passive) presenti nelle LIPE concorrono interamente alla determinazione della base imponibile del contributo.

Come già indicato nella circ. n. 22/2022, i dati risultanti dalla LIPE “non possono essere emendati, estrapolando i valori riferibili alle attività non interessate dal contributo, ma devono essere assunti nella loro interezza”.
La possibilità di effettuare una “correzione” dei dati risultanti dalle LIPE è stata ammessa, esclusivamente con riferimento alle operazioni attive territorialmente non rilevanti in Italia incluse nelle LIPE, quando e nella misura in cui il contribuente sia in grado di dimostrare l’esistenza di operazioni passive:
- territorialmente non rilevanti ai fini IVA e, come tali, non incluse nelle LIPE di riferimento;
- “afferenti” (di seguito anche correlate) alle predette operazioni attive.

Secondo al risposta a interpello, quindi, ne consegue che, in assenza di operazioni passive territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia, tutte le operazioni attive extraterritoriali concorrono alla determinazione della base imponibile del contributo straordinario in esame “senza possibilità di correzione alcuna”, non ricorrendo i presupposti sopra descritti.
In coerenza con quanto indicato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 25/2022, è possibile escludere dal computo della base imponibile le operazioni attive fuori campo per carenza del requisito di territorialità solamente se (e nella misura in cui) esistano operazioni passive a esse afferenti territorialmente non rilevanti ai fini IVA e, come tali, non computate nelle LIPE.

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