Convocazione su richiesta dei soci con il dubbio dell’interesse sociale
I giudici torinesi giungono a soluzioni contrapposte in relazione al medesimo caso
Ai sensi dell’art. 2367 comma 2 c.c., se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono a convocare l’assemblea su richiesta della minoranza dei soci, il Tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, “ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato”, ordina con decreto la convocazione dell’assemblea, designando la persona che deve presiederla.
Secondo il provvedimento 2 luglio 2021 del Tribunale di Torino, ove l’assemblea di una spa abbia rigettato la proposta di esercitare l’azione sociale di responsabilità contro due suoi amministratori, ma la delibera “negativa” sia stata annullata ...
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