L’istanza di fallimento condiziona la disciplina transitoria del Codice della crisi
La domanda di concordato in bianco è soggetta alle regole del RD 267/42
La disciplina transitoria del Codice della crisi, di cui all’art. 390 del DLgs. 14/2019, suscita tra gli operatori del diritto alcune incertezze interpretative.
La norma stabilisce che i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l’apertura del concordato preventivo, per l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima del 15 luglio 2022 continuano a essere definiti secondo le disposizioni del RD 267/42 e della L. 3/2012.
Sono altresì definiti secondo le disposizioni del RD 267/42 e della L. 3/2012 le procedure ...
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