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FISCO

Accisa non esigibile per fatture oggettivamente inesistenti

In tal caso non si realizza alcuna effettiva immissione in consumo, ossia l’evento che fa scattare l’esigibilità del tributo

/ Ettore SBANDI

Venerdì, 11 luglio 2025

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Con una decisione di rilevante impatto, che fa finalmente chiarezza su una questione che sul piano sistematico è pacifica, ma sul piano pratico ha ingenerato vari contenziosi, il Tribunale dell’Ue, con la decisione resa nella causa T-534/24, ha sancito che l’art. 7 della direttiva 2008/118/Ce, relativa al regime generale delle accise, osta a una normativa nazionale che prevede l’esigibilità dell’accisa sulla base di una cessione fittizia di prodotti sottoposti ad accisa e figuranti in fatture false.
In altre parole, se una fattura è oggettivamente inesistente, anche ai fini della disciplina IVA e del connesso regime sanzionatorio, fosse pure per ipotesi fraudolente, significa che non si realizza alcuna effettiva operazione o, in altre parole, alcuna effettiva immissione in consumo, per cui una accisa possa essere esigibile.

La questione si intreccia naturalmente con la tematica delle operazioni inesistenti che, se attinenti al piano oggettivo dell’operazione, non sono in alcun modo tollerate dall’ordinamento, come dimostra il presidio rigoroso di cui agli artt. 2 e 8 del DLgs. 74/2000, che nel sistema nazionale puniscono con sanzioni penali e, subordinatamente, amministrative, tutte le ipotesi in cui una operazione sia, in tutto o in parte, attestata con fattura falsa.

Se però, in queste ipotesi, vengono in rilievo profili rilevanti anche per chi, inconsapevolmente, fa uso di tali fatture, venendo naturalmente in contestazione rilievi per costi o ricavi e detrazioni IVA indebite, il piano IVA soggiace a meccanismi di funzionamento diversi, perché diversi sono i presupposti impositivi che ingenerano tale tributo.
Per le accise, infatti, l’evento che scatena l’esigibilità del tributo è l’importazione di un bene sottoposto a imposta, ovvero la sua immissione in consumo, ossia lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo, ipotesi accolte dal legislatore nazionale all’art. 4 del Testo unico accise, in diretto recepimento della Direttiva Accise n. 262/2020, recast della Direttiva n. 118/2008.

L’immissione in consumo presuppone tuttavia, chiaramente, un momento legato alla fisicità, e dunque all’esistenza, del bene, senza la quale il tributo non è dovuto. In buona sostanza, una cosa è dire che un prodotto non dichiarato circola sul territorio e dunque è da intendersi immesso in consumo, venendo dovuta l’accisa; altra cosa è dire che una operazione è falsamente rappresentata e mai avvenuta, per cui, ferma ogni altra conseguenza tributaria e sanzionatoria, l’accisa non è esigibile, mancando il suo fatto generatore e la sua concreta esigibilità.

Nel caso esaminato dal Tribunale dell’Ue, che è oggi è l’organo giudiziale competente per la materia, a un’impresa croata veniva contestato dall’autorità fiscale di aver detratto l’IVA sulla base di fatture, per cessioni di prodotti petroliferi, che si erano rivelate false. In particolare, è stato accertato che, in realtà, non aveva avuto luogo alcuna cessione di prodotti petroliferi e, di conseguenza, alla società era stato negato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte.

Nell’ambito di questo procedimento, si era attivata anche l’autorità doganale, che aveva ritenuto che l’impresa avesse commesso un abuso di diritto nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa, vale a dire prodotti petroliferi, richiedendo quindi all’impresa anche detta imposta. Per una interpretazione del diritto croato, le amministrazioni locali hanno ritenuto di poter stabilire accise sui prodotti energetici indipendentemente dalle norme generali relative all’insorgere dell’esigibilità dell’accisa e, segnatamente, dall’esistenza di movimenti riguardanti prodotti soggetti ad accisa.

Questo approccio ha destato la perplessità del giudice del rinvio che ha traferito gli atti al Tribunale Ue, che ha osservato che, nel caso di specie, l’accisa non è stata applicata non a causa di uno svincolo dei prodotti da un regime di sospensione dall’accisa, né di una detenzione dei prodotti fuori da un regime di sospensione dall’accisa, né di una fabbricazione fuori da un regime di sospensione dall’accisa, né di un’importazione, né a causa di svincolo o fabbricazione o importazione irregolare, che sono le ipotesi di immissione in consumo previste all’art. 7 della Direttiva Accise.
Poiché solo tali ipotesi integrano una “immissione in consumo” di un prodotto sottoposto ad accisa e sono elencate in modo esaustivo, “al di fuori di tali ipotesi, non si può quindi ritenere che un siffatto prodotto sia stato oggetto di un’immissione in consumo”, evento che deve essere applicato in maniera uniforme in tutti gli Stati membri.

Diverso può essere, invece, il caso delle fatture soggettivamente inesistenti, relativamente alle quali, in talune ipotesi, può venire in esigibilità l’accisa, anche se occorre indagare chi sia il soggetto obbligato per tale tributo, questione ancora oggi estremamente controversa, sfiorata dalla decisione resa nelle causa T-534/24, ma non risolta.

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