Accisa non esigibile per fatture oggettivamente inesistenti
In tal caso non si realizza alcuna effettiva immissione in consumo, ossia l’evento che fa scattare l’esigibilità del tributo
Con una decisione di rilevante impatto, che fa finalmente chiarezza su una questione che sul piano sistematico è pacifica, ma sul piano pratico ha ingenerato vari contenziosi, il Tribunale dell’Ue, con la decisione resa nella causa T-534/24, ha sancito che l’art. 7 della direttiva 2008/118/Ce, relativa al regime generale delle accise, osta a una normativa nazionale che prevede l’esigibilità dell’accisa sulla base di una cessione fittizia di prodotti sottoposti ad accisa e figuranti in fatture false.
In altre parole, se una fattura è oggettivamente inesistente, anche ai fini della disciplina IVA e del connesso regime sanzionatorio, fosse pure per ipotesi fraudolente, significa che non si realizza alcuna effettiva operazione o, in altre parole, alcuna effettiva immissione
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