Il premio di risultato non può essere discriminatorio
Secondo la Corte d’Appello di Torino i permessi ex L. 104/1992 devono essere equiparati alla presenza in servizio
Gli accordi sindacali aziendali che prevedono un premio di risultato molto spesso utilizzano il criterio della presenza in servizio come uno dei parametri utili per determinare l’importo del premio, all’evidente scopo di disincentivare l’assenteismo e migliorare la produttività aziendale. In relazione a tale previsione gli accordi definiscono normalmente anche quali sono le assenze che devono essere equiparate all’effettiva presenza in servizio, individuando così per differenza le ipotesi che effettivamente penalizzano il lavoratore sul piano della quantificazione del premio.
La scelta è affidata alla contrattazione aziendale, ma incontra il limite del rispetto delle norme inderogabili di legge, di cui le parti collettive devono tenere necessariamente conto, pena l’invalidità
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