Comunicazione del bilancio al socio accomandante anche se non l’ha richiesto
L’omessa comunicazione da parte dell’amministratore viola il generale dovere di diligenza cui lo stesso è tenuto
Con l’ordinanza n. 26071, depositata ieri, la Suprema Corte interviene sui diritti del socio accomandante di una sas con riferimento alla comunicazione del bilancio della società.
Ai sensi del terzo comma dell’art. 2320 c.c., i soci accomandanti hanno diritto di “avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite”, nonché di controllarne l’esattezza consultando i libri e gli altri documenti della società.
La citata norma distingue tra il diritto dei soci accomandanti di ricevere comunicazione dei bilanci e quello di controllo in senso proprio, che interviene a posteriori rispetto alla comunicazione del bilancio e che fa capo ad una specifica richiesta del socio rivolta all’amministratore.
Se il dovere dell’amministratore ...
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