Rinunciabile la proposta di piano del consumatore prima dell’omologazione
La soluzione si applica alla procedura di ristrutturazione dei debiti dal 15 luglio 2022
Secondo il Tribunale di La Spezia 11 agosto 2022, sino all’omologazione della procedura, la proposta di piano del consumatore di cui agli artt. 7 ss. della L. 3/2012 è rinunciabile dal debitore.
Alle medesime conclusioni deve giungersi – a far data dal 15 luglio 2022 – per la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, regolata dagli artt. 67 ss. del DLgs. 14/2019
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità è giunta a ritenere che la domanda di concordato preventivo, pure costituendo formalmente atto processuale, ha sostanzialmente contenuto negoziale (trattandosi di proposta contrattuale che deve essere accettata dalla massa creditoria ai fini della formazione dell’accordo tra le parti ex art. 1326 c.c. volto alla composizione della situazione di crisi o insolvenza del
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