Senza aggravante la cessione prefallimentare di due rami d’azienda
Rileva l’assenza di frazionamento e che le condotte non abbiano ad oggetto due distinti complessi di beni organizzati per l’esercizio d’impresa
Non costituiscono autonome distrazioni – e quindi non ricorre la circostanza aggravante di cui al previgente art. 219 comma 2 n. 1 del RD 267/42 (oggi art. 326 comma 2 lett. a del CCII) – la cessione prefallimentare di due, seppure distinti, rami di azienda quando i relativi complessi di beni non sono autonomi per scelta dell’imprenditore disponente e sono finalizzati allo svolgimento di attività imprenditoriali collegate.
Il principio di diritto, espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 36726 depositata ieri, si fonda su un’accurata analisi, da un lato, della fattispecie di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216 del RD 267/42 (oggi art. 322 del CCII, con testo sostanzialmente immutato); dall’altro, della natura giuridica dell’ “azienda”.
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