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Codice tributo per il tax credit carburante II trimestre per le imprese della pesca

/ REDAZIONE

Giovedì, 15 settembre 2022

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Con la risoluzione n. 48 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6967” per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca, di cui all’art. 3-bis del DL 17 maggio 2022, n. 50 convertito (c.d. DL “Aiuti”).

Si ricorda che tale disposizione, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, ha esteso il credito d’imposta di cui all’art. 18 del DL 21 marzo 2022 n. 21 convertito, alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca.

Il citato art. 18 stabilisce che il credito d’imposta, entro il 31 dicembre 2022, sia utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, mediante modello F24, oppure ceduto solo per intero a terzi, secondo le modalità ivi indicate.

Per consentire l’utilizzo in compensazione, come detto la ris. n. 48 ha istituito il codice “6967”, denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.

In sede di compilazione del modello F24, tale codice va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”).
Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

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