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Danno biologico rivalutato con decorrenza 1° luglio 2022

/ REDAZIONE

Sabato, 17 settembre 2022

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Facendo seguito al DM 2 agosto 2022 n. 143, con la circ. n. 35 di ieri, l’INAIL ha reso nota la rivalutazione, dal 1° luglio 2022, degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico in seguito alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari all’1,9% (intervenuta tra il 2020 e il 2021).

Al riguardo, si ricorda che la L. 208/2015, con effetto dal 2016, ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica, stabilendo che, a decorrere dal 1° luglio di ogni anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico, erogati dall’Istituto ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 38/2000, siano rivalutati, con apposito DM, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata rispetto all’anno precedente.
In proposito, l’INAIL precisa che la rivalutazione riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2022.

In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2022, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico in aggiunta agli incrementi relativi alle precedenti rivalutazioni (i predetti importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di novembre 2022). Invece, per gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2022, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo.

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