Proposta di concordato semplificato solo in extrema ratio
L’esperto deve rappresentare l’assenza di ogni altra alternativa possibile per la soluzione della crisi
L’istituto del concordato liquidatorio semplificato ex art. 25-sexies del DLgs. 14/2019 è da considerarsi alla stregua di extrema ratio: l’imprenditore vi potrà accedere solo se non sussiste altra alternativa operativa possibile – sia contrattuale sia concorsuale – e quando ogni altro esito fisiologico della composizione negoziata, tra quelli annoverati all’art. 23 del DLgs. 14/2019, non è praticabile.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Bergamo con la pronuncia del 21 settembre 2022.
Nel caso di specie, in particolare, due erano le circostanze principali che rilevavano: la natura erariale dell’esposizione debitoria e la possibilità di porvi rimedio attraverso la transazione fiscale, soluzione indicata dall’esperto nella relazione finale (art. 17 comma 8) ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41