Se la società è in difficoltà rischia la bancarotta nonostante il cash pooling
Il rischio penale si evita a fronte di un adeguato contratto e della presenza di vantaggi compensativi
In caso di fallimento della società di un gruppo che ricorre al cash pooling, ai fini della esclusione della bancarotta fraudolenta per distrazione a fronte di rimesse da essa operate su tali basi, occorre:
- da un lato, che i trasferimenti costituiscano modalità esecutive di un contratto – di cui deve esservi adeguata traccia documentale – idoneo a ragionevolmente disciplinare comportamenti che presentano un significativo grado di rischio per le condizioni economiche e patrimoniali delle società che vi partecipano, avendo cura di approntare un sistema di accordi e prestazioni che non sia immotivatamente pregiudizievole per alcuna delle società del gruppo;
- dall’altro, che tale contratto possa collocarsi nella logica dei c.d. vantaggi compensativi, propria dell’operatività di un ...
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