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Sanzioni civili ante 2011 escluse d’ufficio per gli avvocati iscritti alla Gestione separata

/ REDAZIONE

Martedì, 4 ottobre 2022

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Con la circolare n. 107 pubblicata ieri, l’INPS ha fornito alcune precisazioni alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2022, con cui la Consulta è intervenuta in merito ad una questione di legittimità riferita all’art. 2 comma 26 della L. 335/95, come interpretato dall’art. 18 comma 12 del DL 98/2011 nella parte in cui prevede, nel caso di specie, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per gli avvocati non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari.

In via subordinata, inoltre, era stata sollevata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 comma 12 del DL 98/2011, nella parte in cui non prevede che tale l’obbligo di iscrizione decorra dalla data della sua entrata in vigore.
Con l’occasione, la Consulta ha dichiarato infondata la prima questione, mentre ha ritenuto parzialmente fondata la seconda questione di legittimità secondo cui l’art. 18 comma 12 del DL 98/2011 avrebbe innovato nell’ordinamento giuridico con effetto retroattivo, ledendo il legittimo affidamento dei destinatari nella certezza delle situazioni giuridiche.

Prendendo atto di tale pronuncia, l’INPS precisa pertanto che per la generalità dei professionisti iscritti agli Albi e tenuti al versamento della contribuzione alla Gestione separata, si prevede l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla medesima Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma del DL 98/2011 (fino all’anno di imposta 2011).

L’esclusione delle sanzioni civili per effetto di tale pronuncia avverrà d’ufficio, senza la necessità di presentare apposite istanze, mentre con un successivo messaggio verranno comunicate dall’INPS le istruzioni per richiedere il rimborso delle somme versate a titolo di sanzioni civili non più dovute.

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