La distrazione nella bancarotta ha valenza residuale
La Cassazione, nella sentenza n. 37109/2022, in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ex artt. 216 e 223 del RD 267/42, ha precisato che la nozione di distrazione è ricollegata al distacco del bene dal patrimonio dell’impresa poi fallita (con conseguente depauperamento in danno dei creditori).
Essa può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza la natura dell’atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l’esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela.
Ciò in una prospettiva che attribuisce alla nozione di distrazione una funzione anche “residuale”, tale da ricondurvi qualsiasi fatto diverso dall’occultamento, dalla dissimulazione ecc., determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l’apprensione da parte degli organi del fallimento.
Rileva, quindi, anche la cessione in comodato gratuito di una autovettura di proprietà della società, perdendone sostanzialmente la disponibilità, tanto da non essersi più in grado di indicare in capo a chi la stessa sia pervenuta.
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