L’analisi del rischio fiscale non può compromettere la privacy dei contribuenti
L’Associazione nazionale commercialisti, con un comunicato di ieri, 3 ottobre 2022, mostra di condividere le osservazioni espresse dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento n. 276 del 30 luglio 2022, in tema di trattamento dei dati contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari.
Si ricorda che l’art. 1 comma 682 della L. 160/2019 ha previsto che, per le attività di analisi del rischio fiscale, con riferimento all’uso dei dati contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari, l’Agenzia delle Entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, possa avvalersi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, per individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo.
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 giugno 2022 sono state individuate le modalità di tutela della privacy degli interessati, su cui si è espresso il Garante.
Tra le condizioni poste all’Agenzia delle Entrate dal Garante della privacy vi sono l’utilizzo di efficaci tecniche di pseudonimizzazione dei dati e l’adozione di misure idonee ad impedire l’utilizzo dei dati relativi ai consumatori finali presenti nelle fatture elettroniche.
Per l’ANC, il provvedimento dell’Autorità “ribadisce un concetto sostanziale, che da sempre è evidenziato dall’Associazione Nazionale Commercialisti, ossia che le finalità che appartengono all’Amministrazione finanziaria e che sono certamente nell’interesse della collettività non possono compromettere in alcun modo il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini contribuenti”.
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