Bancarotta fraudolenta documentale anche per la mancata consegna del libro del Collegio sindacale
La Cassazione, nella sentenza n. 37077/2022, ha stabilito che, nell’ambito delle srl, ai fini della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, oltre ai libri ed alle scritture contabili previste dall’art. 2214 c.c., vengono in considerazione, per il tramite dell’art. 2478 c.c., anche i libri sociali obbligatori previsti da tale disposizione normativa, fra i quali è contemplato il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale (o del sindaco unico).
Sui sindaci incombe la cura di tale libro nel quale: vanno trascritti i verbali delle riunioni; si dà conto delle attività effettuate e degli accertamenti eseguiti.
Della consegna del libro in questione, così come di tutti i libri della società, alla curatela fallimentare, invece, è responsabile l’amministratore, trattandosi pur sempre di un libro sociale obbligatorio che la società deve tenere, ex art. 2478 c.c., insieme ai libri e alle altre scritture contabili prescritti nell’art. 2214 c.c.
Sul Collegio sindacale, dunque, incombe unicamente la sua cura; che è cosa diversa dall’obbligo di tenuta, che grava sulla società e, quindi, sul suo amministratore.
Sicché, ai fini dell’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale può assumere rilievo anche la mancata consegna del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale, in cui sono comunque riportate notizie rilevanti della società, a nulla rilevando che la sua tenuta sia affidata alla cura di soggetti diversi dall’amministratore.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41