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Bonus alle fondazioni bancarie per i versamenti al Fondo per la Repubblica Digitale con codice ad hoc

/ REDAZIONE

Mercoledì, 5 ottobre 2022

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Con la risoluzione n. 55 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati dalle Fondazioni di origine bancaria in favore del “Fondo per la Repubblica Digitale” di cui all’art. 29 del DL 152/2021.

La norma citata riconosce alle fondazioni ex DLgs. 153/1999 un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 65% per gli anni 2022 e 2023 e al 75% per gli anni 2024, 2025 e 2026, dei versamenti effettuati al “Fondo per la Repubblica Digitale”, da usare solo in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto.

Per consentirne l’uso in compensazione di tale credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è stato dunque istituito il codice tributo “6988”, denominato “credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria in favore del «Fondo per la Repubblica Digitale», di cui all’articolo 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”.

Nel modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.

L’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati, verifica che gli stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dall’ACRI, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dalla stessa ACRI.

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