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Esclusione dalle società di comodo per le sole quotate compatibile con le norme Ue

/ REDAZIONE

Venerdì, 7 ottobre 2022

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Con pronuncia di ieri, 6 ottobre 2022, cause riunite n. C-433/21 e C-434/21, la Corte di Giustizia europea ha stabilito che l’art. 49 del TFUE in tema di libertà di stabilimento non osta alla normativa nazionale, vigente ratione temporis (2004-2005), la quale limiti la causa di esclusione dell’applicazione del regime delle società di comodo (art. 30 della L. 724/94) alle sole società i cui titoli sono negoziati sui mercati regolamentati nazionali, escludendo le altre società, nazionali o estere, i cui titoli non sono negoziati sui mercati regolamentati nazionali, ma che sono controllate da società ed enti quotati su mercati regolamentati esteri.

Ad avviso della Corte di Giustizia, non risulta alcuna disparità di trattamento tra una società detenuta da una società madre quotata in Germania, come quella dei fatti in causa, e una società detenuta da una società madre quotata in Italia; ciò, in quanto la normativa riconosce il beneficio unicamente alle società che sono esse stesse quotate sul mercato regolamentato italiano. Risulta quindi irrilevante il fatto che una società sia la controllata di una società madre quotata in Italia oppure all’estero.

Inoltre, la società (controllata da una società tedesca) non aveva mai emesso titoli sul mercato regolamentato italiano e, per questo motivo, essa non beneficiava della causa di esclusione, al pari di qualsiasi altra società italiana non quotata.

Non risulta quindi alcuna disparità di trattamento tra una società detenuta da una società madre quotata su un mercato estero e una società detenuta da una società madre quotata sul mercato italiano.
Per tale motivo, nessun effetto dissuasivo poteva risultare per le società madri quotate su mercati esteri.

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