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Rettifica della detrazione IVA se il bene non viene utilizzato nell’attività economica

/ REDAZIONE

Venerdì, 7 ottobre 2022

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È richiesta la rettifica della detrazione dell’IVA sugli acquisti effettuati per creare beni di investimento che non siano stati utilizzati nell’ambito di attività economiche soggette a imposta.
Questo, in estrema sintesi, il principio contenuto nella sentenza della Corte di Giustizia Ue 6 ottobre 2022 relativa alla causa C-293/21.

La questione posta al vaglio dei giudici europei è relativa a una società di diritto lituano che ha acquistato beni e servizi per la realizzazione di un apparecchio medico di diagnosi e la relativa commercializzazione. Detta società, pur avendo creato licenze (beni di investimento intangibili) e prototipi (beni di investimento tangibili), è stata posta in liquidazione, non essendo riuscita a ottenere alcun ordinativo.

La Corte ribadisce quanto affermato nella causa C-249/17 (Ryanair), sottolineando come il diritto alla detrazione rimanga, “in linea di principio”, acquisito anche se, successivamente, non è realizzata l’attività economica o il soggetto passivo non ha potuto utilizzare i beni o i servizi relativamente ai quali l’IVA è stata detratta nell’ambito di operazioni soggette a imposta, per motivi estranei alla sua volontà.

Nel caso di specie, tuttavia, secondo i giudici europei, il comportamento della società, prima posta in liquidazione e poi cessata, fa ritenere che essa non abbia più intenzione, “in modo definitivo”, di utilizzare i beni di investimento nell’ambito di attività economiche e che pertanto sia tenuta a operare la rettifica della detrazione.

Va sottolineato, nondimeno, che la situazione potrebbe essere differente – e la rettifica potrebbe essere evitata – nel caso in cui la messa in liquidazione del soggetto passivo abbia comportato “la realizzazione di operazioni soggette ad imposta” (causa C-293/21). Ciò accade, ad esempio, nell’ordinamento nazionale, laddove, in caso di mancata cessione, l’eventuale assegnazione ai soci dei beni in sede di liquidazione dell’attivo sarebbe comunque assoggettata a IVA nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 2 del DPR 633/72.

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