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Cram dawn nel sovraindebitamento con limiti alle analogie col concordato preventivo

Il creditore, per il credito degradato a chirografario, oltre al voto ha diritto alla ulteriore soddisfazione che gli spetta sul residuo credito degradato

/ Antonio NICOTRA e Marco PEZZETTA

Venerdì, 4 novembre 2022

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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 22 settembre 2022 n. 27843, ha approfondito il tema del cram down nelle procedure da sovraindebitamento ex L. 3/2012, ponendo in evidenza un limite all’applicazione analogica della disciplina del concordato preventivo.

Si ricorda infatti che, in base all’art. 7 comma 1 della L. 3/2012, è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca non siano soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli OCC.

Siamo nell’ambito delle procedure di composizione ...

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