Cram dawn nel sovraindebitamento con limiti alle analogie col concordato preventivo
Il creditore, per il credito degradato a chirografario, oltre al voto ha diritto alla ulteriore soddisfazione che gli spetta sul residuo credito degradato
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 22 settembre 2022 n. 27843, ha approfondito il tema del cram down nelle procedure da sovraindebitamento ex L. 3/2012, ponendo in evidenza un limite all’applicazione analogica della disciplina del concordato preventivo.
Si ricorda infatti che, in base all’art. 7 comma 1 della L. 3/2012, è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca non siano soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli OCC.
Siamo nell’ambito delle procedure di composizione ...
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