Composizione negoziata esclusa in caso di insolvenza
Occorre evitare il ricorso abusivo senza limitare la salvaguardia della continuità
Alla composizione negoziata della crisi non possono accedere quelle imprese che, al momento della nomina dell’esperto, versino in uno stato di insolvenza. Ne consegue che il sintagma “probabilità di insolvenza”, di cui all’art. 12 comma 1 del DLgs. 14/2019, dev’essere inteso quale rischio futuro, in chiave prospettica e, quindi, incompatibile con un’insolvenza già attuale, anche se non accertata.
Solo apparente, dunque, è la potenziale dicotomia tra l’art. 12 – ove non si fa riferimento allo stato di insolvenza – e l’art. 21 del DLgs. 14/2019 – che, invece, ne fa espressa menzione – e che va risolta distinguendo i presupposti indispensabili per l’accesso alla composizione negoziata da quelli necessari per la prosecuzione delle trattative ...
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