L’ipoteca annullata interrompe la prescrizione
L’atto interruttivo della prescrizione consiste in una costituzione in mora, essendo irrilevante il fatto che lo stesso, per varie ragioni, sia stato annullato in via giudiziale.
Sebbene si sia verificato tale annullamento permane l’effetto interruttivo (nella fattispecie esaminata dalla Cassazione 18 ottobre 2022 n. 30599 si trattava di comunicazione ipotecaria annullata dal giudice tributario).
In effetti, l’annullamento della comunicazione ipotecaria, ma lo stesso vale se si trattasse di fermo o di intimazione, non comporta il venir meno della costituzione in mora in essa contenuta.
L’effetto interruttivo, semmai, potrebbe venire meno se l’annullamento giudiziale derivasse da un vizio di notifica.
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