Accessorietà IVA esclusa se manca l’identità soggettiva
Se i servizi sono resi da soggetti diversi non può configurarsi un rapporto di accessorietà
Le prestazioni “secondarie” non si possono qualificare come accessorie a quella “principale” se non sono rese direttamente dal soggetto che effettua quest’ultima ovvero per suo conto o a sue spese.
Si tratta di quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 520 pubblicata ieri, 19 ottobre 2022.
Il caso esaminato riguarda un appalto con il quale è stato affidato il servizio di ristorazione scolastica che si compone:
- di un’attività principale di ristorazione;
- di due attività secondarie rappresentate dal servizio di riparazione e manutenzione varia di pronto intervento nonché dal servizio di disinfestazione e derattizzazione.
Una parte dei lotti prestazionali sono stati affidati a un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)
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