Legittima la notifica della cartella di pagamento in pendenza di concordato
La natura di atto di precetto esclude l’inizio dell’azione esecutiva
La Cassazione, con ordinanza n. 31560 depositata ieri, ha stabilito che la peculiare natura della cartella di pagamento, assimilabile all’atto di precetto, non ne impedisce l’emissione e la notifica anche dopo la “presentazione” della domanda di concordato preventivo, non costituendo l’inizio della procedura esecutiva – il cui incipit è rappresentato dal pignoramento – e non rientra, quindi, nel perimetro dell’art. 168 del RD 267/42.
L’inizio dell’azione esecutiva, vietata dall’art. 168 del RD 267/42, deve ricondursi non alla emissione e alla notifica della cartella di pagamento – rappresentando quest’ultima atto assimilabile al precetto – ma soltanto all’inizio della vera e propria procedura esecutiva.
L’art. 168 del RD ...
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