Dal Ministero del Lavoro un’interpretazione rigida della normativa sulla sorveglianza sanitaria
Con l’interpello n. 2/2022, pubblicato ieri, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro è intervenuta in merito all’obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori così come indicato agli artt. 18 e 41 del DLgs. 81/2008.
Nel dettaglio, la Regione Lazio ha posto un quesito per sapere se l’obbligo di sorveglianza sanitaria va collegato rigidamente all’interno delle previsioni ex art. 41 e, quindi, gli obblighi a carico del datore di lavoro di cui all’art. 18 sono connessi esclusivamente con l’applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente e delle eventuali prescrizioni/limitazioni in essi contenute, ovvero se, ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. c) dello stesso DLgs. 81/2008, il datore debba, in generale, tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo di conseguenza una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica e non limitata alle previsioni ex art. 41.
Secondo i tecnici ministeriali, la struttura normativa del Testo unico sulla sicurezza prevede precisi obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente, in forza della loro specifica posizione di garanzia, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e pertanto, allo stato, in considerazione della complessa e articolata normativa vigente, cui fa peraltro riferimento l’art. 41, comma 1 lett. a) del DLgs. 81/2008, la sorveglianza sanitaria va ricondotta nell’alveo del predetto art. 41.
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