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Bonus per l’e-commerce delle reti di imprese agricole utilizzabile in compensazione

/ REDAZIONE

Venerdì, 4 novembre 2022

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Con la ris. n. 64 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6990” per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari di cui all’art. 1 comma 131 della L. 178/2020.

Questa norma ha esteso il credito d’imposta del 40% previsto per il sostegno del made in Italy, ex art. 3 comma 1 del DL 91/2014 convertito, alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle c.d. “strade del vino”, per realizzare e ampliare infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
Con due provvedimenti, l’Agenzia delle Entrate prima ha definito modalità di applicazione e fruizione del bonus, stabilendo i termini per l’invio della comunicazione delle spese (provv. n. 174713/2022, si veda “Fissate le regole per fruire del bonus per l’e-commerce delle reti di imprese agricole” del 21 maggio) e poi ha fissato al 100% la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile (provv. n. 406604/2022, si veda “Bonus per l’e-commerce delle reti di imprese agricole al 100%” del 3 novembre).

Ora il quadro si completa con la possibilità di utilizzare il bonus in compensazione con l’istituzione, come anticipato, del codice tributo “6990”, denominato “CREDITO D’IMPOSTA E-COMMERCE DELLE IMPRESE AGRICOLE - articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

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